R11. QUADRO RN - CALCOLO DELL’IRPEF
Nel rigo RN1, colonna 2 , indicare il reddito complessivo ottenuto sommando i redditi risul-tanti dai vari quadri del modello base e dagli eventuali modelli aggiuntivi relativi all’Irpef, specificando, nella colonna 1, l’importo degli eventuali redditi prodotti all’estero già compresi nel totale indicato. Si ricorda che i redditi del quadro RM vanno sommati solo se il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria.
Per facilitare la determinazione del reddito complessivo può essere utilizzato lo schema riepi-logativo dei redditi e delle ritenute riportato in allegato.
Gli esercenti arti e professioni e gli esercenti attività d’impresa devono tenere conto che:
1. il reddito d’impresa corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in aumen-to del capitale investito, per il quale si è fruito di una imposizione in misura ridotta, pari al
19 per cento (agevolazione DIT), non concorre alla formazione del reddito complessivo da
indicare nel rigo RN1, colonna 2, ma di esso si deve tener conto ai fini della determinazio-ne
delle aliquote per scaglioni di reddito;
2. se dall’attività di lavoro autonomo o di impresa in contabilità semplificata sono derivate perdite, il loro ammontare, da indicare nel riepilogo con il segno meno, va sottratto dall’importo degli altri redditi. Si ricorda che dal 1995 le perdite derivanti dall’esercizio di impresa in contabilità ordinaria e quelle derivanti da redditi di partecipazione in società esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria, possono essere portate in diminuzione, esclusivamente, dai rispettivi redditi conseguiti nel periodo d’imposta e per la differenza nei successivi ma non oltre il quinto per l’intero importo che trova capienza in essi;
3. a decorrere dall’anno 1997 le perdite derivanti dall’esercizio di imprese in contabilità ordi-naria formatesi nei primi tre periodi d’imposta possono, per l’intero importo che trova ca-pienza nel reddito complessivo, essere computate in diminuzione del reddito complessivo
nei periodi d’imposta successivi senza alcun limite di tempo. Vedere la voce "Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell’anno" nell’Appendice del 3° fascicolo.
Se il totale delle perdite è superiore al totale dei redditi la differenza da indicare nel rigo
RN1, colonna 2, deve essere preceduta dal segno meno.
Nel rigo RN2, indicare il totale dei crediti d’imposta sui dividendi risultanti dai quadri RF, RG, RH, RI e RM.
Nel rigo RN3, riportare l’importo di rigo RP24.
Nel rigo RN4, indicare la differenza tra l’ammontare della somma dei righi RN1, colonna 2,
e RN2 e l’importo degli oneri deducibili di cui al rigo RN3.
Il reddito imponibile non può essere negativo; se l’importo di rigo RN4 risulta minore di zero,
indicare zero ai righi RN4, RN5 e RN14 e proseguire nell’indicazione degli altri dati.
11.1 Come si calcola l’imposta
Nel rigo RN5, indicare l’imposta lorda corrispondente al reddito imponibile di rigo RN4, cal-colata applicando agli scaglioni di reddito le aliquote previste per ciascuno di essi. Per il cal-colo vedere la sottostante Tabella, ovvero utilizzare il metodo pratico riportato in Appendice
alla voce ..\Appendice\Metodo pratico per il calcolo dell'Irpef.htm.
ATTENZIONE Gli esercenti di attività d’impresa in contabilità ordinaria che fruiscono dell’agevolazioni DIT ai soli fini del calcolo dell’imposta lorda devono operare nel modo seguente:
1. sommare l’importo di rigo RN4 a quello agovolato DIT RJ17, colonna 1;
2. calcolare, nei modi ordinari l’imposta corrispondente a detta somma e, dall’imposta così
determinata, sottrarre l’imposta ordinaria corrispondente alla parte del reddito d’impresa
cui è applicabile l’imposta sostitutiva del 19 per cento. L’importo così determinato va in-dicato nel rigo RN5.
DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO
Nei righi RN6 e RN7 indicare le detrazioni per familiari a carico determinate secondo le istru-zioni riportate nel paragrafo R9.
DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE
Le detrazioni per lavoro dipendente spettano solo per i redditi dichiarati nel quadro RC, Sez. I.
Nel rigo RN8, indicare l’importo totale di tali detrazioni rilevandolo dalla omonima Tabella,
nella quale è riportato l’ammontare complessivo della detrazione per lavoro dipendente spet-tante per l’intero anno.
Se il periodo di lavoro o di pensione nell’anno è inferiore a 365 giorni, la detrazione va ri-dotta in relazione al numero di giorni indicato al rigo RC6 del quadro RC (ad es. per un pe-riodo di lavoro nell’anno di 200 giorni e un reddito di lavoro dipendente di lire 20.000.000,
la detrazione da indicare al rigo RN9 è pari a lire 784.634 x 200/365= 429. 936 arro-tondate
a lire 430.000).
ULTERIORE DETRAZIONI PER I PENSIONATI IN POSSESSO DELLA SOLA ABITAZIONE PRINCIPALE
Nel rigo RN9 indicare l’ulteriore detrazione pari a lire 70.000 spettante ai contribuenti che
posseggono esclusivamente redditi di pensione per un importo totale non superiore a lire 18
milioni ed un’unica unità immobiliare (comprese le relative pertinenze) adibita ad abitazione
principale.
DETRAZIONE PER LAVORO AUTONOMO E/O IMPRESA
La detrazione per lavoro autonomo e/o impresa spetta per i soli redditi dichiarati nel quadro
RE Sez. I, nel quadro RG e nel quadro RH (per le partecipazioni in associazioni tra artisti e
professionisti o in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità semplifi-cata).
Nel rigo RN10, indicare l’importo della detrazione rilevandolo dalla sottostante Tabella.
ATTENZIONE In caso di contemporanea presenza di redditi di lavoro autonomo e o impresa e di reddditi di lavoro dipendente o di pendsione le detrazioni non sono cumulabili; il contribuente deve quindi compilare o il rigo RN8 o il rigo RN10.
DETRAZIONE PER GLI ONERI
Nel rigo RN11, indicare l’importo della detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I il cui totale
è indicato nel rigo RP16.
La detrazione è pari al 19 per cento dell’importo di rigo RP16.
Nel rigo RN12, indicare l’importo della detrazione per le spese di cui alla Sez. III pari al 41
per cento dell’importo indicato nel rigo RP27.
Nel rigo RN13, indicare la somma degli importi dei righi da RN6 a RN12.
Nel rigo RN14, indicare la differenza tra l’importo di rigo RN5 e quello di rigo RN13. Se
l’importo di rigo RN13 è maggiore di quello di rigo RN5, nel rigo RN14 indicare zero.
CREDITI D’IMPOSTA
Nel rigo RN15, gli esercenti attività d’impresa e gli esercenti arti e professioni, anche in for-ma associata, devono indicare il credito d’imposta eventualmente spettante per le nuove ini-ziative produttive intraprese a decorrere dal 1° gennaio 1997. Per l’individuazione dei requi-siti, per le modalità di calcolo e imputazione del credito, vedere in Appendice la voce ..\Appendice\Credito di imposta per le nuove iniziative produttive.htm.
Nel rigo RN16, indicare la somma dei crediti d’imposta per le imposte pagate sui redditi prodotti all’estero.
Chiarimenti in ordine alle modalità di determinazione del credito per le imposte pagate all’estero sono riportati in Appendice alla voce ..\Appendice\Credito per le imposte pagate all'estero.htm.
Nel rigo RN17, indicare la somma dei crediti di imposta diversi da quelli da indicare nei ri-ghi
RN15 e RN16, quali i crediti d’imposta sui dividendi.
Indicare in questo rigo anche l’imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui al D.Lgs 1° aprile 1996, n. 239, conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali, nonché i
crediti d’imposta di cui all’art. 2, comma 192, della L. 662/96 (imposta sostitutiva per la re-golarizzazione delle scritture contabili).
ATTENZIONE Se il contribuente ha percepito utili formati con dividendi dstribuiti da società
figlie residenti in un paese della UE cui si applica la disciplina dell’articolo 96-bis del Tuir
(cosiddetti dividendi comunitari) prima di compilare il rigo RN17 consultare in appendice
la voce ..\Appendice\Dividendi comunitari.htm.
Nel rigo RN18 va indicato l’ammontare del credito d’imposta che spetta ai soggetti che han-no ceduto l’abitazione non di lusso, a suo tempo acquistata fruendo dei benefici di aliquota
previsti per la prima casa ai fini dell’imposta di registro e dell’IVA, ed entro un anno dalla vendita, ma successivamente al 1° gennaio 1999, hanno acquistato un’altra abitazione non di
lusso costituente prima casa.
L’importo del credito d’imposta è pari all’ammontare dell’imposta di registro, o dell’IVA, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato ma in ogni caso non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.
Per l’individuazione delle condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa vedere in Appendice alla voce "Prima casa".
Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di impo-sta:
1. in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina;
2. in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero di imposte sulle suc-cessioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizio-ne
del credito;
3. in compensazione dalla somme dovute a titolo di ritenute d’acconto, di contributi previden-ziali o assistenziali o di premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malat-tie professionali.In questo caso se il credito è stato utilizzato solo parzialmente in compen-sazione nel rigo B11 può essere indicata la somma residua non compensata.
ATTENZIONE In ogni caso il credito d’imposta non può dar luogo a rimborsi.
Nel rigo RN19 indicare il credito d’imposta spettante ai contribuenti che hanno inviato i
questionari per la dichiarazione degli studi su supporto magnetico di settore pari a L.
10.000.
Nel rigo RN20, indicare la somma delle ritenute subite. Se il contribuente ha solo redditi di la voro dipendente o redditi a questi assimilati l’importo da indicare è direttamente rilevabile dal
rigo RC10. In tutti gli altri casi utilizzare lo schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute ri-portato in allegato alle presenti istruzioni.
Nel rigo RN21, indicare la somma delle ritenute non subite e degli acconti non versati per ef-fetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Al riguardo vedere in Appen-dice la voce ..\Appendice\Eventi eccezionali.htm.
Nel rigo RN22, indicare la differenza tra l’importo di rigo RN14 e gli importi dei righi RN15,
RN16, RN17, RN18, RN19, RN20 e RN21. Se la somma degli importi dei righi RN15,
RN16, RN17, RN18, RN19, RN20 e RN21 è maggiore dell’importo di rigo RN14 nel rigo
RN22 indicare la differenza tra la predetta somma e l’importo di rigo RN14 preceduta dal se-gno meno.
Nel rigo RN23, indicare, fino a concorrenza dell’importo indicato nel rigo RN22, il credito di
imposta utilizzato per il pagamento dell’Irpef ad esempio:
1. dalle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca;
2. dagli esercenti servizio taxi;
3. dalle imprenditrici individuali operanti in vari settori produttivi;
4. dalle imprese che hanno usufruito degli incentivi per la rottamazione degli autoveicoli, mo-toveicoli e ciclomotori;
5. dalle imprese che hanno erogato liberalità allo Stato destinate all’area archeologica di
Pompei.
Per la determinazione del credito d’imposta consultare le istruzioni al quadro RU.
Nel rigo RN24, indicare la somma delle eccedenze Irpef che il contribuente, nella preceden-te
dichiarazione, ha scelto di portare in diminuzione dall’imposta dovuta per la dichiarazione
di quest’anno (rigo RX2, colonna 2 del Mod. UNICO98).
I contribuenti che nel 1998 si sono avvalsi dell’assistenza fiscale e per i quali il sostituto d’im-posta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Mod. 730-3 possono indi-care nel rigo RN24 il credito non rimborsato (punto 19 del CUD). Per ulteriori informazioni circa i crediti risultanti dal modello 730 non rimborsati dal sostituto d’imposta vedere in Appendice la relativa voce.
Nel rigo RN 25, indicare le eccedenze d’imposta risultante dalle precedenti dichiarazione
compensate con altri tributi nel Mod. F24.
Nel rigo RN26, indicare la somma degli importi relativi alla prima rata di acconto effettuato a
maggio o giugno dello scorso anno e alla seconda o unica rata di acconto effettuato nello
scorso mese di novembre.
I contribuenti che per l’anno precedente hanno fruito dell’assistenza fiscale e hanno versato gli acconti tramite il sostituto d’imposta devono indicare nel rigo RN26, gli importi trattenuti da quest’ultimo.
In caso di versamento integrativo di altro precedente sommare i due importi.
ATTENZIONE Non saranno irrogate sanzioni nei confronti dei titolari di più trattamenti
pensionistici che hanno omesso o versato in misura insufficiente gli acconti dell’Irpef per il
1998 qualora tramite il sistema del casellario delle pensioni non sia stata effettuata la tas -sazione alla fonte delle somme corrisposte tenendo conto del cumulo dei trattamenti pensio -